Descrizione
VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l’articolo 1:
comma 636: “I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912 n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71”;
comma 637: “I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni”;
comma 638: “Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 03/04/2025;
Si informa che
È ISTITUITO
IL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, NONCHÉ PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE come da seguente tabella:
Tipologia | Importo del contributo |
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 |
€ 500,00 |
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto |
€ 200,00 |
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto |
€ 250,00 |
I suddetti contributi dovranno essere versati alla Tesoreria comunale a mezzo di
versamento su c.c. postale: 13983986
imprescindibilmente, interamente e non oltre la data di richiesta, pena l’improcedibilità dell’atto o certificazione.
Il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande.
Il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all’atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del